Cosa prevede il Regolamento IVASS n. 40/2018 per i corsi IVASS e l'aggiornamento professionale degli intermediari RUI: obblighi, aree tematiche, attestati e differenze con il vecchio Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 è il provvedimento che disciplina la registrazione, la formazione e l'aggiornamento professionale degli intermediari assicurativi in Italia. Ha sostituito integralmente il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, introducendo significative novità soprattutto sul fronte della formazione continua.
Il Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore nel 2018. Tutti gli intermediari iscritti al RUI — indipendentemente dalla sezione di appartenenza — sono soggetti alle sue disposizioni.
La differenza più rilevante rispetto al Regolamento ISVAP n. 5/2006 riguarda la periodicità dell'aggiornamento professionale. Con la vecchia normativa l'obbligo era biennale; con il Regolamento n. 40/2018 è diventato annuale.
Un'altra novità importante è la scomparsa del sistema di accreditamento delle strutture formative. Il Regolamento n. 40/2018 ha eliminato questo sistema: l'IVASS non rilascia più accreditamenti né certifica i corsi. Spetta all'intermediario verificare che i corsi seguiti rispettino i requisiti normativi.
L'art. 90 del Regolamento IVASS n. 40/2018 stabilisce che gli intermediari devono completare ogni anno almeno 30 ore di aggiornamento professionale, organizzate per aree tematiche secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Regolamento stesso.
Le aree tematiche includono: prodotti assicurativi e previdenziali, mercato assicurativo e contesto normativo, gestione dei reclami e dei sinistri, prevenzione del riciclaggio, protezione dei dati personali, innovazione tecnologica e cybersecurity.
L'obbligo riguarda tutti gli intermediari iscritti al RUI nelle sezioni A (agenti), B (mediatori/broker), D (intermediari a titolo accessorio) ed E (intermediari UE con attività in Italia).
L'obbligo vale anche per i collaboratori degli intermediari che svolgono attività di distribuzione assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa IDD (Insurance Distribution Directive) recepita in Italia.
Al termine di ogni corso l'intermediario deve ottenere un attestato che dimostri il completamento della formazione. L'attestato deve riportare: nome e cognome del discente, titolo del corso, numero di ore formative, aree tematiche trattate e data di completamento.
Questa documentazione va conservata e prodotta in caso di verifica. Non esistono registri centralizzati: è responsabilità dell'intermediario tenere in ordine i propri attestati.
Aggiornamento IVASS
Contenuto redatto sulla base del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
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