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Guida6 min di lettura10 agosto 2026

Corsi IVASS e Regolamento n. 40/2018: tutto quello che deve sapere un intermediario RUI

Cosa prevede il Regolamento IVASS n. 40/2018 per i corsi IVASS e l'aggiornamento professionale degli intermediari RUI: obblighi, aree tematiche, attestati e differenze con il vecchio Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Cos'è il Regolamento IVASS n. 40/2018

Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 è il provvedimento che disciplina la registrazione, la formazione e l'aggiornamento professionale degli intermediari assicurativi in Italia. Ha sostituito integralmente il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, introducendo significative novità soprattutto sul fronte della formazione continua.

Il Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore nel 2018. Tutti gli intermediari iscritti al RUI — indipendentemente dalla sezione di appartenenza — sono soggetti alle sue disposizioni.

Le principali novità rispetto al vecchio Regolamento ISVAP

La differenza più rilevante rispetto al Regolamento ISVAP n. 5/2006 riguarda la periodicità dell'aggiornamento professionale. Con la vecchia normativa l'obbligo era biennale; con il Regolamento n. 40/2018 è diventato annuale.

Un'altra novità importante è la scomparsa del sistema di accreditamento delle strutture formative. Il Regolamento n. 40/2018 ha eliminato questo sistema: l'IVASS non rilascia più accreditamenti né certifica i corsi. Spetta all'intermediario verificare che i corsi seguiti rispettino i requisiti normativi.

L'art. 90: i requisiti dell'aggiornamento professionale

L'art. 90 del Regolamento IVASS n. 40/2018 stabilisce che gli intermediari devono completare ogni anno almeno 30 ore di aggiornamento professionale, organizzate per aree tematiche secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Regolamento stesso.

Le aree tematiche includono: prodotti assicurativi e previdenziali, mercato assicurativo e contesto normativo, gestione dei reclami e dei sinistri, prevenzione del riciclaggio, protezione dei dati personali, innovazione tecnologica e cybersecurity.

Chi è obbligato all'aggiornamento

L'obbligo riguarda tutti gli intermediari iscritti al RUI nelle sezioni A (agenti), B (mediatori/broker), D (intermediari a titolo accessorio) ed E (intermediari UE con attività in Italia).

L'obbligo vale anche per i collaboratori degli intermediari che svolgono attività di distribuzione assicurativa, secondo quanto previsto dalla normativa IDD (Insurance Distribution Directive) recepita in Italia.

Attestati e documentazione

Al termine di ogni corso l'intermediario deve ottenere un attestato che dimostri il completamento della formazione. L'attestato deve riportare: nome e cognome del discente, titolo del corso, numero di ore formative, aree tematiche trattate e data di completamento.

Questa documentazione va conservata e prodotta in caso di verifica. Non esistono registri centralizzati: è responsabilità dell'intermediario tenere in ordine i propri attestati.

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Aggiornamento IVASS

Contenuto redatto sulla base del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

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